
L’uso di espressioni di valenza denigratoria e lesive della reputazione dei profilo professionale della parte Civile integra sicuramente gli estremi della diffamazione alla luce del detto carattere pubblico del contesto in cui quelle espressioni sono manifestate, della sua conoscenza da parte di più persone e della possibile sua incontrollata diffusione tra i partecipanti alla rete del social network. va più esattamente qualificato come delitto di diffamazione aggravato dall’avere arrecato l’ offesa con un mezzo di pubblicità (fattispecie considerata al comma terzo dell’articolo 595 del codice civile.
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